La settimana scorsa abbiamo parlato di come creare un’associazione non profit, oggi ci dedichiamo a capire come e se, grazie al nuovo Codice Del Terzo Settore, è cambiata la normativa che riguarda le cooperative.

La cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la creazione di una società, democraticamente amministrata.

Come si legge al Capo IV articolo 40: le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Cosa dice in sintesi questa legge?

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
  • lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
  • alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano
  • gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente
  • gli enti pubblici e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con le cooperative.

Come si fonda una cooperativa?

Una cooperativa può essere fondata con un minimo di 3 soci. Ogni socio deve contribuire al fondo della cooperativa con un versamento minimo di 25 euro.

Nello statuto deve essere prevista una gestione di tipo democratico, autonomo e indipendente dove i soci hanno uguale diritto di voto e il capitale sociale aumenta o diminuisce a seconda del numero di soci.

Per quanto riguarda il regime fiscale, esso dipende dalle caratteristiche della cooperativa che vuoi creare: a mutualità prevalente o non prevalente.

Per essere considerata una cooperativa a mutualità prevalente si devono inserire i seguenti punti nello statuto:

  • divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore a quanto versato alla cooperativa
  • divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa
  • in caso di scioglimento della cooperativa l’intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  • il 3% degli eventuali utili annui della cooperativa deve essere versata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

E la burocrazia?

Dopo aver riunito i soci fondatori e redatto lo statuto sono necessari altri 3 passi per essere in regola con la tua nuova cooperativa:

  1. recarsi da un notaio per la redazione dell’atto costitutivo (costituzione con atto pubblico della cooperativa). Il notaio dovrà provvedere ad omologare l’atto e a depositarlo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e all’Albo delle Società Cooperative
  2. depositare l’atto costitutivo presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette
  3. richiedere il numero di partita IVA presso il relativo Ufficio Provinciale

Cosa cambia per le nuove cooperative con la riforma del terzo settore?

Dopo l’uscita del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo settore) i dubbi non mancavano, ecco quindi che il Ministero del Lavoro ha cercato di chiarirne alcuni con la Nota direttoriale del 22 febbraio 2018.

Cosa dice in sintesi questa nota?

    • obblighi di redazione del bilancio sociale: sulla nota si legge che “fino all’emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo
    • nuove attività che le cooperative possono svolgere:
      • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 (tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia)
      • interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e alla legge n.112/2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)
      • interventi e prestazioni sanitarie
      • prestazioni socio-sanitarie
      • educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
      • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
      • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate
    • obbligo di nomina dei sindaci: visto che nella disciplina delle cooperative la materia trova già una sua specifica trattazione le
      norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto a quelle del Codice del Terzo Settore.

Conclusioni

Se dopo aver letto quest’articolo non ti sei spaventato troppo e hai ancora intenzione di fondare la tua cooperativa ti facciamo i nostri più sinceri complimenti!

Il primo passo è fatto.

Una volta creata, però, bisognerà farla conoscere ai tuoi potenziali soci, volontari e, soprattutto, a chi potrebbe beneficiare dei tuoi servizi. Se non sai come fare sei nel posto giusto: contattaci per una consulenza gratuita e insieme potremo fare in modo che la tua cooperativa spicchi il volo.