Se sei arrivato su questa pagina significa che hai voglia di creare un’associazione. Cercheremo di spiegare in modo semplice i passi da compiere per non incappare in errori ed eventuali sanzioni.

L’associazione non profit è una forma giuridica che riunisce un gruppo di persone con un ideale comune e uno scopo (solitamente benefico) da perseguire.

Quando un gruppo di persone è legato dalla voglia di portare avanti un obiettivo comune a scopo sociale e decide di essere riconosciuto a livello burocratico può fondare un’associazione.

I passi da compiere per creare un’associazione

Riforma del terzo settoreLa prima cosa da fare è riunire i soci fondatori: sono formalmente sufficienti tre persone, ma più saranno i soci fin dall’inizio più semplice sarà la gestione della tua organizzazione.

I soci fondatori dovranno definire in modo chiaro gli obiettivi dell’associazione e stabilire i primi passi necessari per conseguirli.

Come si legge nell’Art. 5. (Attività di interesse generale) del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 (comunemente conosciuto come Riforma del Terzo Settore) possono essere riconosciute le associazione che abbiamo come scopo:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (e cioè ogni intervento che garantisca la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione)
  • interventi e prestazioni sanitarie
  • educazione, istruzione e formazione professionale
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
  • formazione universitaria e post-universitaria e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore
  • cooperazione allo sviluppo
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
  • alloggio sociale
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
  • agricoltura sociale
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
  • beneficenza, sostegno a distanza
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale
  • cura di procedure di adozione internazionale
  • protezione civile
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute

Dopo aver definito le finalità della propria associazione è necessario decidere che natura giuridica si vorrà ottenere: le forme giuridiche sono molteplici.

La prima distinzione è tra associazioni riconosciute e non riconosciute.

Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica e, in linea di massima, dal punto di vista legale, gli unici che rispondono sono gli amministratori o coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione, indipendentemente dalla carica assunta.

Nelle associazioni riconosciute, invece, gli amministratori in genere non rispondono dei debiti dell’associazione, in quanto risponde l’associazione con il proprio patrimonio (per un approfondimento rimandiamo al Titolo IV “DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE” della Riforma del Terzo settore, pag 6-7-8).

L’atto costitutivo e le registrazioni

modello statuto associazioneUna volta scelta la forma giuridica della propria associazione è necessario redigere l’atto costitutivo. Molti dei centri servizi per il volontariato, presenti in ogni regione, hanno una pagina dedicata ai moduli e alle bozze per redigere l’atto.

Noi abbiamo trovato la pagina del CSV Rovigo chiara e completa per quanto riguarda questa sezione.

Gli ultimi due passi da compiere per essere in regola con la propria associazione appena creata sono quelli di registrarsi presso l’agenzia delle entrate ed eventualmente iscriversi ai registri regionali.

A questo punto la tua associazione può iniziare a farsi conoscere all’esterno e portare avanti la propria missione.

Hai appena creato una nuova associazione ma non sai come farla conoscere alle persone che potrebbero essere interessate ad aiutarti o ai tuoi servizi?

Contattaci per una consulenza gratuita, cercheremo di aiutarti nel miglior modo possibile.