DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Seguire i dettami del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – il “Decreto 231”) e quindi creare un modello 231, è sempre più importante anche per le realtà del terzo settore che vogliano partecipare ai bandi della Pubblica Amministrazione.

Sono, infatti, molto frequenti i casi in cui enti pubblici o altre istituzioni richiedono obbligatoriamente ai propri interlocutori anche del settore non profit l’adozione del modello 231 per poter partecipare a gare e bandi nel settore della pubblica amministrazione.

Il decreto nasce principalmente per salvaguardare le Società e gli Enti da eventuali reati,  commessi dai propri dirigenti o dipendenti.

In parole semplici: l‘ente che compila e sottoscrive il modello 231 può chiedere l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità nel caso venga verificato uno dei reati a cui la norma fa riferimento.

La legge non è stata pensata principalmente per il Terzo Settore ma i reati a cui si riferisce possono essere commessi anche in questo ambiente e quindi sarebbe buona norma adottare il modello 231 anche nel settore del non profit.

Che tipi di reati sono contemplati nel decreto 231?

Gli enti che decidono di adottare il modello si possono tutelare per le seguenti tipologie di reati:

  • contro la salute e la sicurezza sul lavoro
  • contro la Pubblica Amministrazione
  • societari
  • contro la personalità individuale
  • con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
  • transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio…)
  • illeciti ambientali
  • criminalità informatica
  • manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate

Come è facile intuire alcuni di questi crimini possono essere più o meno pertinenti con il settore del non profit.

La cosa importante è, comunque, che adottando questo modello l’associazione viene avvantaggiata nel caso uno dei suoi componenti o l’associazione stessa ne venga accusata.

NOTA BENE: Il Decreto prevede l’esclusione di responsabilità solo qualora si possa dimostrare che:
– il Consiglio di Amministrazione (o, più in generale, l’organo dirigente) ha adottato e attuato in modo efficace, prima del fatto contestato, un modello idoneo a prevenire reati del tipo di quelli contestati
– è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare  l’aggiornamento dei collaboratori ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (detto anche Organismo di Vigilanza – vedi paragrafo successivo)
– chi ha commesso il reato ha eluso coscientemente il modello 231.

Cos’è e cosa può fare l’Organismo di Vigilanza

Questo organismo è il vero cuore pulsante di tutto il modello 231, può essere composto da membri interni o esterni dell’ente e, nelle piccole ONP, può coincidere con l’organo amministrativo.

Le responsabilità dell’Organo di Vigilanza sono principalmente:

  • verificare che il modello sia funzionale agli scopi e proporre adattamenti e aggiornamenti del modello stesso
  • vigilare e controllare  che il modello sia portato ad attuazione e venga spiegato, conosciuto ed osservato dai destinatari
  • gestire e conservare a norma di legge (anche alla luce del GDPR) le informazioni ricevute in merito al modello
  • creare momenti di formazione e garantire l’informazione per diffondere la conoscenza del modello ma, soprattutto, assicurarsi la completa comprensione del modello stesso da parte dei destinatari

Come si crea un modello 231

Il modello 231, purtroppo, non è uguale per tutti.

Non esiste, infatti, un modello generico che vada bene per ogni tipo di realtà, ma deve essere creato in base alle caratteristiche particolari di ogni organizzazione non profit, in base alle attività che svolge, ai metodi di lavoro e agli interlocutori con cui interagisce.

modello 231 per il non profitIn parole semplici il modello 231 va costruito su misura per ogni ONP e, a meno di non avere degli esperti all’interno della propria organizzazione, è consigliabile farlo realizzare a dei professionisti esterni.

Vanno, infatti, mappate le aree a rischio di reato, valutati le modalità e i sistemi di controllo interni.

Si devono effettuare analisi comparative e piani di miglioramento confrontando ciò che è già in atto in merito alle attività considerate a rischio e gli eventuali standard richiesti per tenere sotto controllo questo rischio.

Redarre il modello suddividendolo in parte generale (codice etico, regolamento dell’organismo di vigilanza, sistema disciplinare, ecc.), parte speciale (indicando la sintesi del reato e le modalità di commissione, le funzioni e i processi coinvolti, la procedura per la formazione e l’applicazione delle decisioni per ogni tipo di reato) e documenti vari da allegare al modello.

Poiché ogni modello è un vestito su misura per l’ente che lo adotterà, se ci si rivolgerà ad un consulente esterno per la sua realizzazione i costi varieranno, ma dovranno essere sostenuti solo una volta e i benefici in caso di contestazione di reato saranno sicuramente superiori ai costi iniziali.

Approfondimenti

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (sito web) ha stilato un documento molto esaustivo dal titolo “MODELLO 231” ED ENTI NO PROFIT ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEGLI ORIENTAMENTI DELL’ANAC scaricabile gratuitamente in pdf da questo link.

Sul sito della Confindustria (sito web) invece troviamo le LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001, anche questo scaricabile gratuitamente da questo link.

Infine sul sito Non Profit On Line (sito web) possiamo scaricare il documento APPLICABILITÀ DEL MODELLO 231 AGLI ENTI NO PROFIT da questo link.